La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si presume coincidente con la sede legale fino a quando non risulti dimostrato che la sede effettiva si trovi, alla data di presentazione dell'istanza di fallimento, ubicata altrove; per sede effettiva deve intendersi il centro dell'attività direttiva, amministrativa od organizzativa dell'impresa e di coordinamento dei fattori produttivi, senza che rilevi il luogo in cui l'impresa svolge l'attività di produzione, qualora non coincida con quello in cui svolge l'attività organizzativa.