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Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, poiché l'esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in corrispondenza di tempo, il sinallagma, alla cui tutela è predisposto il rimedio ex art. 1460 cod. civ., va considerato separatamente per ciascuna coppia di prestazioni; ne consegue che, in tali contratti, l'eccezione d'inadempimento può essere sollevata unicamente riguardo alla prestazione corrispondente a quella richiesta all'eccipiente, restando escluse, ai sensi dell'art. 1458, primo comma, cod. civ., le prestazioni già eseguite.